Il medico di base che si avvale della presenza di una dipendente part-time con funzioni di segretariato e svolge la sua attività di medico convenzionato in due diversi studi siti nel mandamento di competenza, non è assoggettabile ad Irap.

Lo ha ribadito la Commissione Tributaria provinciale di Pordenone con sentenza n. 167/01/15 del 1 luglio 2015.

La sentenza è in linea con l’orientamento giurisprudenziale aperto dalla Corte di Cassazione con le sentenze 22020/2013 e 22022/2013.

La Suprema Corte ha affermato che l’automatica sottoposizione ad Irap del professionista che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate, vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il Giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito.

Per comprendere appieno il significato di quanto affermato dalla Cassazione occorre partire dal dettato normativo.

Ai sensi dell’art. 2, I comma, del D. L.Vo. 446/1997 il presupposto dell’Irap consiste nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi.

Nessuna norma disciplina il concetto di autonoma organizzazione, pertanto il vuoto normativo è stato colmato dalla giurisprudenza.

La Corte di Cassazione ha, dapprima, elaborato delle formule astratte tutte accomunate da un unico denominatore secondo cui ciò che determina la assoggettabilità all’imposta è la presenza di un differenziale di arricchimento prodotto dalla struttura organizzativa, rispetto a quanto riconducibile all’impiego di risorse individuali.

Le formule astratte sono state, successivamente, riempite di significato concreto attraverso l’indicazione di talune circostanze di fatto valutante come di per sé stesse idonee a manifestare la sussistenza del requisito impositivo dell’autonoma organizzazione.

Così, l’Agenzia delle Entrate ritiene che un professionista sia tenuto a pagare l’IRAP per il solo fatto di avvalersi della collaborazione di una segretaria.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 156/2001, ha precisato che l’accertamento degli elementi che determinano l’autonoma organizzazione, in assenza di definizione normativa, costituisce questione di mero fatto.

Partendo da questo presupposto, la giurisprudenza più recente della Cassazione, ritiene che non è conforme ad una lettura costituzionale della disciplina fiscale presumere l’autonoma organizzazione nell’attività di un professionista che si avvale della collaborazione di un dipendente (si cfr. Cass. Civ. sez.VI, 19/12/2014 n. 27019).

Al contrario, si deve accertare caso per caso se l’apporto del lavoro altrui ecceda l’ausilio minimo indispensabile, secondo l’id quod plerunque accidit, per lo svolgimento di una determinata attività professionale (si cfr Cass. Civ. sez.VI, 27/1/2015 n. 1544). Tale accertamento compete al giudice di merito e si risolve in una valutazione di natura non soltanto logica, ma anche socio-economica, secondo il comune sentire, del quale proprio il giudice di merito è portatore ed interprete (si cfr Cass. Civ. sez.VI, 19/12/2014 n. 26991).

La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, con la sentenza in commento, ha compiuto il surriferito accertamento di merito all’esito del quale ha ritenuto che la presenza di una dipendente part-time con funzioni di segretariato e svolgere l’attività di medico convenzionato in due diversi studi siti nel mandamento di competenza non costituiscono ragioni di incremento dell’attività professionale e quindi di produttività reddituale, ma consentono, esclusivamente, al professionista di svolgere diligentemente la propria, specifica, attività con i pazienti, non disperdendo la sua professionalità in attività manuali di segreteria o di tenuta dei locali e favorendo le esigenze dei soggetti ai quali eroga prestazioni in regime mutualistico.

Con le sentenze sopraindicate la Corte ha modificato il proprio orientamento precedente tuttavia il nuovo orientamento non è ancora consolidato tant’è che la questione, con ordinanza 5040/2015 del 13 marzo 2015 è stata rimessa alle Sezioni Unite.

  1. 8 giugno 2016

    La norma stabilisce che non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell Irap nel caso dei medici che «abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all interno» delle stesse. Si ritengono ricomprese sia le strutture pubbliche che quelle private.

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