Il regolamento CE 261/2004, la cui finalità è quella di accrescere la tutela di tutti i passeggeri dei vettori aerei, prevede, all’art. 7, che i passeggeri di un volo cancellato hanno diritto ad una compensazione pecuniaria da 250,00 a 600,00 €, a seconda della distanza da percorrere.
La Corte di Giustizia Europea, con un orientamento ormai consolidato, ha stabilito che i danni subiti dai passeggeri del traffico aereo in caso di cancellazione o di ritardo prolungato sono analoghi e non è ammissibile, a pena di violare il principio della parità di trattamento, trattarli in modo differente.
Pertanto, i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati, ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria.
Essi possono ottenere la compensazione pecuniaria quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Ai sensi dell’art. 5 comma III, del regolamento CE 261/2004, la compagnia aerea è esonerata dal pagare ai passeggeri la compensazione pecuniaria solo in presenza di un evento eccezionale.
Un evento eccezionale è un fatto imprevisto ed imprevedibile usando la normale diligenza, cioè tutto ciò che sfugge al proprio controllo. Per vincere la presunzione di colpa il vettore non deve provare solo di aver usato la normale diligenza ma anche di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno senza riuscire ad vitarlo.
Con la recente sentenza del 17 settembre 2015, relativa alla causa 257/14 la Corte di Giustizia europea ha esaminato il caso di un guasto tecnico ad un aereo, nel quale, durante i controlli precedenti alla partenza due pezzi sono risultati difettosi. Non essendo disponibili in loco i pezzi di ricambio, il velivolo non è potuto partire per ragioni di sicurezza.
Con la citata sentenza per la prima volta si è affermato che, nell’ambito della loro attività, le compagnie aeree devono normalmente gestire i problemi tecnici relativi al funzionamento dei velivoli.
È stato così specificato che un guasto tecnico come quello oggetto della causa, anche se sorto all’improvviso ed in modo inaspettato, è strettamente connesso al funzionamento del velivolo ed inerisce proprio all’attività svolta dalla compagnia aerea, e quindi non è un evento eccezionale.
Va infine precisato che il diritto all’indennizzo forfettario scaturisce al verificarsi di un ritardo: il passeggero deve solo provare di aver acquistato un biglietto di un volo aereo che poi ha subito un ritardo prolungato.
In buona sostanza, a fronte di una risposta generica del vettore aereo che giustifica la cancellazione o il ritardo del volo con circostanze eccezionali, non si deve desistere: sarà la compagnia aerea, che, anche davanti all’Autorità Giudiziaria, dovrà dimostrare gli accadimenti che hanno provocato l’inadempimento.
